FOCUS: LA PROTEZIONE DATI NEL RAPPORTO DI LAVORO
FOCUS: LA PROTEZIONE DATI NEL RAPPORTO DI LAVORO
QUALI DATI PERSONALI TRATTA IL DATORE DI LAVORO?
Il rapporto di lavoro è fonte di un trattamento o anche più trattamenti di dati personali, anche di natura sensibile, tale da renderlo molto delicato e occorre che il titolare del trattamento (azienda o persona fisica) sia edotto dei potenziali rischi che sono insiti a tale trattamento e quindi ponga in essere tutte le misure di sicurezza adeguate.
I PRINCIPI DA RISPETTARE
Il datore di lavoro in qualità di titolare del trattamento deve rispettare i seguenti principi:
- Il principio di necessità – ovvero devono essere trattati solamente i dati strettamente necessari per eseguire la prestazione e il rapporto di lavoro;
- Il principio di esattezza – I dati trattati devono essere esatti e attuali, pertanto qualora il dipendente richieda un accesso agli stessi e/o una modifica il titolare deve adempiere entro massimo un mese dalla richiesta;
- Il principio di trasparenza – questo principio è il cardine di tutto il Regolamento GDPR e si estrinseca attraverso il rilascio della informativa e di eventuali disciplinari interni;
QUALI CONTROLLI SONO VIETATI?
Importante è ricordare che ci sono controlli assolutamente vietati quali indagini sulle opinioni politiche, sindacali o religiose del lavoratore sia nella fase di assunzione che successiva.
E’ consentito invece al datore di lavoro disciplinare l’utilizzo per esempio della rete internet, della posta elettronica ad esempio individuando quali siano i siti web correlati o meno con la prestazione lavorativa ed è possibile, ai fini della sicurezza informatica del perimetro aziendale, configurare anche filtri ai fini sempre delle configurazioni di security aziendale.
Possono essere trattati i dati in forma anonima e aggregata al fine per esempio di individuare pericoli e rischi cyber, sempre però nel rispetto del principio di minimizzazione e della dignità del lavoratore.
Nel caso della posta elettronica ad esempio è possibile assegnare al dipendente un account privato oltre che a quello aziendale, consentendo una delega per visionare la posta a un collega di fiducia in caso di prolungata assenza, ricordando che i controlli devono quindi essere sempre adeguati e pertinenti.
Non sarebbe certo lecito un controllo mirato sulla posta elettronica di un dipendente, in quanto violerebbe anche il principio della libertà di corrispondenza.
QUALI BASI GIURIDICHE NEL RAPPORTO DI LAVORO?
Le basi giuridiche o condizioni di liceità presenti nel rapporto di lavoro sono:
- L’adempimento di obblighi contrattuali
- Adempimento di obblighi di legge (in materia di sicurezza del lavoro, previdenza ecc.)
- Interesse legittimo (in questo caso da controbilanciare con i diritti dei lavoratori)
Il consenso quindi è una base giuridica residuale nel rapporto di lavoro e non può essere considerata lecita al fine del trattamento dei dati del lavoratore in quanto l’eventuale consenso non sarebbe reso validamente ai sensi della normativa che richiede che sia libero e sempre revocabile. (art. 7 GDPR)
Avv. Francesca Ariodante